Avviso di accertamento: cosa fare e come difendersi dall’Agenzia delle entrate
Ricevere un avviso di accertamento o, prima ancora, una richiesta di documentazione da parte dell’Agenzia delle entrate è sempre un evento traumatico. Spesso l’ansia e la preoccupazione sono tali da pensare che il modo migliore per liberarsi del problema sia ignorarlo.
Niente di più sbagliato!
Non rispondere ad una richiesta di documentazione da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate o, peggio ancora, non impugnare un avviso di accertamento è spesso un errore grave e irrisolvibile.
L’avviso di accertamento, come spiegheremo, è un atto a cui riservare la massima attenzione.
Indice
Che cos’è un avviso di accertamento?
Come viene notificato un avviso di accertamento?
Che tempi ci sono per fare ricorso?
Ci sono delle alternative al ricorso?
Quali sono i vizi che possono portare all’annullamento?
Dopo il ricorso è possibile accordarsi con il Fisco?
Cosa posso fare se i termini per il ricorso sono scaduti?
Che cos’è un avviso di accertamento?
L’avviso di accertamento è l’atto con il quale l’Ufficio (Agenzia delle entrate; ente locale ecc.) comunica al contribuente una maggiore pretesa tributaria, a seguito di un’attività di controllo.
Prima della sua notifica l’Ufficio potrebbe invitare il contribuente a fornire documenti e/o spiegazioni su determinate operazioni oppure invitarlo ad un vero e proprio contraddittorio. In tali fasi è indispensabile la partecipazione del contribuente, meglio se assistito da un avvocato tributarista o un dottore commercialista, che avrà modo di far valere le sue ragioni prima della notifica dell’accertamento. Ed infatti, non bisogna dimenticare che gli avvisi di accertamento sono atti esecutivi e dopo la loro notifica, fatte salve alcune particolari ipotesi, l’Agente della riscossione (ex Equitalia), o le società di cui si avvalgono gli enti locali, può procedere al recupero delle somme richieste mediante pignoramento, fermo amministrativo o ipoteca sui beni immobili.
Come viene notificato un avviso di accertamento?
Gli avvisi di accertamento vengono notificati a mezzo posta elettronica certificata (pec) a tutti i contribuenti che hanno l’obbligo di avere una casella pec (società; artigiani; professionisti ecc.) ed a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (si utilizzano delle buste verdi) a tutti gli altri.
Le notifiche a mezzo pec si intendono perfezionate, ossia effettuate, appena giungono nella casella del destinatario (in tale momento il gestore della casella pec emette una ricevuta di avvenuta consegna), anche se non vengono lette da nessuno!
In altri termini, occorre sempre controllare i messaggi nella casella pec perché la notifica si intende effettuata anche se il contribuente non legge la pec.
Nel caso di notifica mezzo posta raccomandata occorre, invece, ricordare che, in caso di assenza del destinatario, la stessa non necessariamente si perfeziona al momento del ritiro della relativa busta presso l’ufficio postale, ma decorsi dieci giorni successivi all’invio e ricezione di una seconda raccomandata (CAD – comunicazione di avvenuto deposito).
Nei casi dubbi è assolutamente necessario non indugiare, in quanto i termini per un eventuale ricorso sono assai brevi e possono anche non coincidere con la data di lettura del messaggio pec o del materiale ritiro dell’atto presso l’ufficio postale.
Che tempi ci sono per fare ricorso?
Il termine per il ricorso è perentorio (inderogabile) ed è di appena 60 (sessanta) giorni che decorre da quando la notifica si è perfezionata (vedi punto precedente).
Ci sono delle alternative al ricorso?
Si. In alcuni casi è possibile l’accertamento con adesione, ossia un procedimento con il quale il contribuente tenta di chiarire le proprie ragioni e raggiungere un accordo con l’Ufficio.
In alternativa al ricorso è poi possibile prestare acquiescenza, ossia non impugnare l’avviso di accertamento, e pagare le sole sanzioni con lo sconto di 2/3.
Al contempo è possibile prestare acquiescenza sulle sole sanzioni, ottenendo la riduzione ad 1/3 (sempre che si provveda al loro pagamento), e ricorrere contro l’avviso di accertamento per la sola sorte capitale.
Quali sono i vizi che possono portare all’annullamento?
L’avviso di accertamento deve avere, a pena di nullità, una motivazione chiara e specifica. Un accertamento non motivato è un atto nullo, ma la nullità può essere dichiarata solo dal giudice tributario ed a seguito di apposito ricorso.
L’avviso di accertamento deve poi indicare i maggiori imponibili accertati e le aliquote applicate; le maggiori imposte liquidate; l’ufficio presso cui si possono ottenere informazioni; il responsabile del procedimento; modalità e termini per proporre eventuale ricorso.
L’atto, sempre a pena di nullità, dovrà esser sottoscritto da un soggetto abilitato e, comunque, dovrà essere emesso entro termini che sono previsti dalla legge a pena di decadenza.
Dopo il ricorso è possibile accordarsi con il Fisco?
Dopo la notifica del ricorso è sempre possibile accordarsi con il Fisco con lo strumento della conciliazione giudiziale.
Cosa possa fare se i termini per il ricorso sono scaduti?
Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, l’avviso di accertamento diventa definitivo e non è più impugnabile (un eventuale ricorso sarebbe dichiarato inammissibile, e non sarebbe esaminato nel merito). In tal caso, l’unica possibilità a disposizione del contribuente è quella di presentare un’istanza in autotutela, ossia una richiesta all’Ufficio che ha emesso l’atto con la quale si chiede il riesame della vicenda. L’eventuale risposta dell’Ufficio, a determinate condizioni, è impugnabile dinanzi al Giudice tributario.
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Foto di Kelly Sikkema su Unsplash